La circostanza che in un preliminare di vendita siano indicati come comproprietari entrambi i coniugi, rende irrimediabilmente nulla la pattuizione ove il contratto sia sottoscritto da uno solo dei promittenti venditori, in quanto la conoscenza della situazione di comproprietà esclude qualsiasi esigenza di tutela dell’affidamento incolpevole del terzo contraente.
Tale situazione fa eccezione rispetto a quella secondo cui in tema di comunione legale tra coniugi, tutti gli atti di disposizione di beni immobili o beni mobili registrati (e, quindi, di un diritto reale frazionario su bene immobile) appartenenti alla comunione coniugale, compiuti da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell’altro, ovverosia in violazione della regola dell’amministrazione congiunta, sono invece da reputarsi validi ed efficaci e sottoposti alla sola sanzione dell’annullamento in forza dell’azione proponibile dal coniuge – il cui consenso era necessario – entro i termini previsti dalla stessa norma.
Tribunale di Taranto, sentenza 13 febbraio 2024
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