Il contratto di convivenza consente di regolare, nell’ambito della coppia di fatto, i problemi più frequenti: ad esempio il contributo dato da ciascun partner, la proprietà dei beni acquistati, il mantenimento del partner debole, l’uso della casa, le conseguenze della cessazione del rapporto di convivenza.
I contributi:
non tutti i casi sono uguali. E’ possibile che i partners abbiano uguali entrate, che uno guadagni di più, o che uno dei due non lavori affatto, oppure che lavori senza produrre reddito. Con il contratto si possono regolare le modalità degli apporti per evitare rivendicazioni dopo la rottura, come ad esempio la richiesta di risarcimento dei danni. Nel caso in cui uno dei due svolga lavoro casalingo, è opportuno riconoscerne la rilevanza.
Le spese:
è consigliabile regolare le spese da finanziare col contributo economico di ciascuno: per l’alimentazione della famiglia, per la locazione dell’abitazione nella quale la convivenza si svolge; per le spese condominiali ordinarie; per il pagamento delle utenze, per la pulizia e le riparazioni della casa, dei mobili e degli elettrodomestici, per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli. E’ possibile prevedere anche chi sopporterà e in che misura le spese straordinarie
La casa:
è possibile regolamentare l’uso della casa d’abitazione, prevedendo disposizioni differenti a seconda se la casa sia di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi, oppure se è in affitto: ad esempio, bisogna stabilire se i conviventi possono utilizzare l’abitazione gratuitamente o no e come ripartire le spese
La titolarità dei beni:
è possibile decidere la sorte dei beni acquistati durante la convivenza. Se essi siano in comune ai partner oppure ciascun convivente resti proprietario dei beni acquistati. Si può anche prevedere che gli acquisti appartengano a entrambi se non è dimostrata la proprietà esclusiva in capo a uno dei due.
La cessazione della relazione:
assai utile è il contratto per regolare i rapporti tra i partner in caso di rottura dell’unione. Ad esempio si può provvedere che quello economicamente forte contribuisca al mantenimanto di quello più debole, ma anche che la casa resti al partner non proprietario per un certo periodo di tempo.
Eredità:
il contratto di convivenza non può regolare i rapporti successori perché in Italia vige il divieto di disporre in vita, mediante un contratto, dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte. Però è possibile fare testamento in favore del partner lasciandogli ad esempio il diritto di abitare nella casa familiare.
Profili personali:
è possibile prevedere un vitalizio assistenziale, con il quale un partner si impegna a garantire all’altro cura e mantenimento in caso di bisogno.
Si può anche nominare il convivente come amministratore di sostegno in caso di necessità futura o dare comunque indicazioni che il Giudice dovrà tenere presente al momento della nomina dell’amministratore di sostegno.