La temporaneità del rapporto di lavoro e l’inquadramento proprio dello schema contrattuale dell’apprendistato, in relazione alla funzione formativa sua propria, con le correlate conseguenze sul piano retributivo, in concomitanza alla situazione della figlia di giovanissima età (ventunenne) e alle eventuali, potenziali, aspirazioni della stessa ad intraprendere un percorso formativo in altro ambito lavorativo, rendono del tutto prematuro considerare il raggiungimento della piena indipendenza economica della predetta figlia, peraltro pacificamente convivente con la madre, così da determinare la revoca del contributo per il mantenimento a carico del padre nonché, conseguentemente, dell’assegnazione della casa coniugale alla madre reclamante.
Corte App. Firenze decreto 25/5/2022
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