L’onerato non ha l’obbligo di mantenere il figlio anche se ha un contratto di apprendistato. Per effetto della tipologia contrattuale, il ragazzo conseguirà una professionalità che, anche laddove il contratto non verrà convertito, gli consentirà di ricollocarsi in un settore di lavoro ben definito. La possibilità teorica che alla scadenza del contratto il datore decida di recedere non basta, pertanto, a conservare il contributo al mantenimento.
Tribunale di Ancona, sentenza 1225, sezione Prima Civile del 08-10-2021