La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, “è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro co intestatario: a condizione, però, che sia verificata l’esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità..
La verifica dell’animus deve essere condotta alla luce degli elementi di fatto allegati, atteso che “l’ intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall ‘atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall ‘esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fiotto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.
Tribunale Torino, sentenza 25 maggio 2022, n. 2229