In materia di sottrazione internazionale di minori, il consenso espresso da un genitore al trasferimento della residenza del minore in un altro Stato non può intendersi come trasferimento definitivo ove sia connotato da temporaneità e se non comporta la perdita della residenza nello Stato di origine. L’illiceità del trattenimento sussiste nel momento in cui venga meno il consenso del genitore e vi sia richiesta di ritorno nello Stato di residenza abituale.
Quando vi è il consenso dell’altro genitore al trasferimento della residenza del minore, non può parlarsi di “illecita sottrazione”, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980, difettando un pre-requisito necessario alla configurabilità della condotta.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2024 n. 24730
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