Per l’art. 179, comma 2, lett. f), codice civile, rientrano tra i beni personali dei coniugi in comunione legale i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali elencati nello stesso comma nelle lettere precedenti o col loro scambio. Ne rimane
escluso il denaro contante che si trovi nella disponibilità del coniuge acquirente del quale
non può tracciarsi la provenienza la quale deve essere, per legge, dipendente dalla
vendita o permuta di uno dei beni di cui alle lettere da a) a e). Pertanto, se il coniuge in regime di comunione legale acquista un
bene utilizzando denaro di provenienza “non tracciabile”, il bene acquistato è assoggettato al regime di comunione legale dei beni, anche se all’atto di acquisto interviene l’altro coniuge il quale dichiari di consentire l’esclusione di tale acquisto dal regime di comunione legaleo ha chiarito la Corte di
Cassazione, con l’ordinanza
n. 26981/2018