L’amante non risarcisce i danni al coniuge tradito, anche se la relazione adulterina è ampiamente provata.
Il dovere di fedeltà coniugale grava unicamente sui coniugi e non sui terzi: intrattenere una relazione con una persona sposata costituisce per il partner la semplice espressione della propria personalità.
Di conseguenza, il coniuge tradito non può chiedere il risarcimento dei danni all’amante, a meno che la condotta di quest’ultimo non sia stata profondamente lesiva di uno dei diritti fondamentali del suddetto coniuge, come ad esempio la salute, l’onore o la dignità.
Trib. Padova, sent. n. 1308/2021