Nel rapporto di godimento di alloggio adibito a residenza familiare assegnato al socio di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica, succede ex lege, in caso di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, alle stesse condizioni, il coniuge assegnatario del diritto di godimento sulla casa coniugale.
Il trasferimento ex lege in capo al coniuge separato assegnatario della casa coniugale non contrasta con le finalità mutualistiche a tutela della categoria, in quanto il godimento dell’immobile alle condizioni più favorevoli rispetto a quelle determinate dal mercato stabilite dalla cooperativa prosegue non in favore di un terzo estraneo, che verrebbe ad ingiustamente profittare delle condizioni di favore rispetto al valore locatizio di mercato, ma del nucleo familiare dell’originario assegnatario.
Trib. Milano, sentenza 17 febbraio 2025 n. 1345
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