la fruizione della casa coniugale è ricompresa fra i bisogni primari della famiglia, conseguentemente il pagamento del mutuo per il relativo acquisto – quand’anche effettuato da uno solo dei coniugi – non è suscettibile di alcuna ripetizione, rientrando il pagamento nell’adempimento dei doveri coniugali ex art. 143 c.c..
Tribunale Nuoro sentenza n.185 2022