il coniuge che ha pagato con denaro proprio le rate di mutuo per l’acquisto della casa intestata (anche) all’altro o per la ristrutturazione, non ha diritto di richiedere all’altro il rimborso della metà di quelle versate alla banca. Difatti, ai sensi dell’art. 143 cod. civ., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo. Pertanto, il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa ma acquista congiuntamente con l’altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest’ultimo, ha comunque contribuito in misura paritaria all’acquisto attraverso il lavoro domestico svolto per soddisfare i bisogni familiari
Cass. civile ordinanza n. 17765 del 21 giugno 2023