L’adempimento spontaneo e occasionale del coniuge, che aiuta o collabora con il coniuge sul lavoro, si fonda sul principio di solidarietà e sul rapporto affettivo familiare, privo di vincolo giuridico. Si configura come obbligazione naturale, morale ed affettiva, il cui adempimento può essere ricompreso nei doveri familiari.
la prestazione è resa “affectionis vel benevolentiae causa”, per tale ragione si presume a titolo gratuito fino a prova contraria
La presunzione è superabile in presenza di una prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione.
Cass. civile sentenza 20904 del 30 settembre 2020