In caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento, il creditore cui
spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in
mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, deve notificare il
provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le
somme dovute.
Non è quindi il Giudice ha disporre la distrazione della somma dallo stipendio, ma è la parte che la chiede direttamente
Tribunale di Bologna, decreto 12 luglio 2023