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Se il coniuge abbandona il tetto coniugale in un contesto di conclamata crisi dovendosi considerare l’unione oramai irrimediabilmente compromessa, non c’è addebito della separazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16285 depositata il 27 giugno 2013 in un caso in cui il marito aveva impugnato la sentenza di separazione con la quale era stato condannato a pagare alla moglie un assegno di mantenimento mensile nonostante questa avesse abbandonato improvvisamente la casa coniugale, con una lettera lasciata su di un tavolo.
La Cassazione applica il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis, devono ritenersi irrilevanti le condotte sopravvenute (Cass., n. 9074/2011 e n. 17056/2007).