Qualora, con riferimento al trattamento sanitario da applicare, sussiste un conflitto fra l’amministratore di sostegno, che rifiuta di prestare il consenso circa il trattamento indicato, e la struttura sanitaria avente in cura l’amministrato, la decisione deve essere adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 5, l. n. 219/2017, dal Giudice Tutelare.
Trib. Mantova 6 dicembre 2018