Con la riforma del condominio, in base al comma 5° dell’articolo 1138 cod. civ., «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Si è discusso molto su come interpretare la norma, e ad oggi è possibile fare questa distinzione:
ANIMALI AMMESSI
ANIMALI DOMESTICI – cani, gatti
ANIMALI DA COMPAGNIA – pesci rossi, uccellini da gabbia
ANIMALI ADDOMESTICATI/ D’AFFEZIONE – tartarughe,criceti, furetti, cavie
ANIMALI NON AMMESSI
ANIMALI DOMESTICI CHE PRODUCONO REDDITO – mucche, pecore, capre, maiali,asini
ANIMALI ALLEVATI PER FINI ALIMENTARI – galline, oche, papere, tacchini
FAUNA ESOTICA – serpenti, iguane, leoni
ANIMALI SELVATICI – lupo,dingo, linci
ANIMALI VAGANTI – volpi, cinghiali, cervi, linci
ANIMALI definiti “PERICOLOSI” dalle leggi 7 febbraio 1992 n. 150 e 9 dicembre 1998 n. 426.
Anche per gli animali ammessi, occorre rispettare alcune regole:
Circolazione in spazi comuni e danno provocati dagli animali: Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza alcune precauzione. E’ necessario dotarli di museruola e guinzaglio. Il proprietario dell’animale sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente in caso di danni o lesioni a persone: è quindi opportuno dotarsi di una Polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi. Omessa custodia / Abbandono animali: È vietato abbandonare per un lungo periodo gli animali domestici su balconi o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 Cod. pen.)
Immissioni intollerabili: Il condomino, sarà ritenuto responsabile qualora il proprio animale emetta rumori molesti intollerabili oppure di odori sgradevoli (844 cod. civ.) In tal caso si potrà chiedere la cessazione della turbativa ricorrendo all’allontanamento dell’animale (art. 700 cod. proc. civ.)
Disturbo della quiete notturna: Nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare la sussistenza del reato di “disturbo del riposto delle persone” (articolo 659 del cod. pen.) purché il disturbo è arrecato ad un numero indeterminato di persone.
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