Condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare il padre che si rende subito inadempiente al versamento dell’assegno per la figlia senza dimostrare la sua assoluta incapacità economica.
Lo precisa la Corte di Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza n. 13849/2018 .
Secondo l’uomo la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della parziale corresponsione dell’assegno di mantenimento, in uno con la percezione dell’assegno familiare da parte della madre della minore, e del carico delle “spese mediche e sportive“, come pure di quelle relative “all’acquisto di alimenti e vestiario” che lo stesso ricorrente aveva sopportato.
Tutto questo secondo l’uomo doveva far concludere per l’avvenuto soddisfacimento delle esigenze primarie della figlia, anche considerando “i problemi di lavoro a causa della crisi del settore degli autotrasportatori” subiti dall’uomo nel periodo in contestazione.
Secondo la Corte l’uomo ha torto. Già in Appello e in Tribunale era stato evidenziato come, eccetto che per i primi due mesi in cui l’imputato aveva effettuato limitati versamenti (somme comprese tra 50 e 100 Euro a fronte di un dovuto di 300),”si era creata una situazione di necessità per la parte offesa, la quale, se pure guadagnava qualcosa con il lavoro di domestica, aveva dovuto ricorrere all’aiuto dei familiari per poter continuare a provvedere alle esigenze fondamentali della vita della minore“.
Nel concetto di mezzi di sussistenza si fanno rientrare non solo quelli “per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana” (cfr., sent. n. 12400/2017).