Il Tribunale, prima, la Corte di appello, dopo, condannavano il marito ex art. 570 c.p. per non aver versato alla moglie separata l’assegno di mantenimento.Il marito ricorreva allora in Cassazione perchè i giudici di merito: a) non avevano tenuto conto della sopravvenuta impossibilità economica, documentata in atti, dell’imputato; b) del fatto che la donna aveva migliorato la propria condizione economica, avendo, con tutta probabilità, dovuto procurarsi i mezzi di sostentamento, iniziando a lavorare e trasferendosi dai propri genitori.
L a Cassazione penale con la sentenza n.3741/2016 rigetta il ricorso:
a) la sopravvenuta impossibilità dell’uomo a pagare l’assegno era generica e indimostrata e comunque non tale da «integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti»;
b) «il pur ipotetico miglioramento delle condizioni di vita» della donna, «grazie all’ausilio dei genitori, non incide in alcun modo sulla persistenza, in capo al prevenuto, dell’obbligo» di mantenimento (Cass. 46060/2014)
c) l’affermazione circa il reperimento di un’attività lavorativa da parte della donna risultava essere generica (“prospettata in termini meramente ipotetici”) e non dimostrata.