Condannata al pagamento di una sanzione ai sensi dell’art. 709 ter secondo comma c.c. la madre che viene meno all’impegno assunto innanzi al Tribunale di non trasferire la propria residenza altrove nel caso di mancata autorizzazione del Giudice al trasferimento della minore. Contestualmente, il Tribunale, preso atto del trasferimento della madre in altra città, modifica il regime dell’affidamento collocando la minore presso il padre e disponendo a carico della madre un contributo al mantenimento.
Tribunale di Bologna ordinanza 23.4.2019
segnalata da Avv. Clarice Carassi