Le migliorie apportate da un coniuge alla casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro e non sono ripetibili in quanto rientrano nei bisogni della famiglia, dovendo ritenersi che detti bisogni, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’articolo 143 Cc, non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch’esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.
Cass. civile ordinanza 864, sezione Sesta – 1 del 13-01-2023