Il diritto di credito scaturente dalla conclusione di un preliminare di compravendita non cade in comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c. pertanto, il coniuge del promissario acquirente non può vantare una pretesa giuridicamente tutelata per effetto del contratto concluso dall’altro coniuge.
Infatti la comunione legale fra i coniugi, di cui all’art. 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della “res” o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una “res”, non sono suscettibili di cadere in comunione. |
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Cass. civ. Sez. II, 9 settembre 2019, n. 22458 |