I coniugi, coniugati in regime di comunione legale dei beni, al momento della separazione personale, devono ripartirsi nella misura pari alla metà la somma rinveniente sul conto corrente cointestato e costituito in costanza di matrimonio. A tale regola fa eccezione il caso in cui uno dei due coniugi riesca a dimostrare che il denaro sul conto corrente sia il frutto del proprio lavoro e che l’intestazione è fittizia e realizzata solo al fine di garantire all’altro una disponibilità economica per il ménage familiare
Trib. Bologna sentenza 7 gennaio 2020