Al coerede che, prima della divisione, ha posseduto il bene in via esclusiva ed ha ritenuto di apportarvi miglioramenti che ne hanno incrementato il valore, così operando «quale mandatario o utile gestore», anche a favore degli altri coeredi, che indirettamente hanno tratto beneficio dalla sua attività, spetterà decidere se domandare loro l’indennità per le migliorie o il rimborso delle spese sostenute per il bene comune e il calcolo di convenienza avverrà confrontando l’importo speso e l’incremento di valore ottenuto; quest’ultimo, però, andrà rapportato alle quote di spettanza ereditaria, sicché in molti casi, specialmente se i coeredi sono molti, sarà preferibile per chi ha pagato i lavori chiedere agli altri coeredi il rimborso delle spese, che è già stato interamente sostenuto e ora dovrà essere rimborsato.
Cass. ord. n. 8938 del 31.03.2021.