La comunione legale tra i coniugi ha natura di comunione senza quote e permane fino al momento in cui – per effetto, ad esempio, della morte di uno dei coniugi – si verifichi, a norma dell’art. 191 c.c., il suo scioglimento: in tal caso, infatti, venuta meno l’applicabilità delle relative norme, i beni e i diritti che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria tra loro fino alla divisione, in parti necessariamente uguali. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 28 dicembre 2018, n. 33546.