Ai sensi della L. n. 101/2015 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L’Aia 1996), in caso di trasferimento lecito del minore in uno Stato diverso da quello in cui aveva la residenza abituale, è carente di giurisdizione il giudice di questo ultimo Stato quando – tenuto conto delle emergenze processuali – sia provato che al momento della proposizione della domanda la modifica della residenza era di fatto già avvenuta. A questo proposito, non rileva il fatto che la nuova residenza abituale si sia realizzata sulla base di una autorizzazione al trasferimento solo temporanea.
Cass. civ. S.U., 13 dicembre 2018, n. 32359