Se il coniuge si licenzia o sceglie di lavorare parti time, e smette di pagare l’assegno di mantenimento, commette il reato di violazione degli obblighi familiari perché è sua la decisione di non lavorare e di non aver i mezzi sufficienti per far fronte agli adempimenti di natura economica.
Nel caso di specie deciso dai supremi giudici, i giudici hanno escluso che l’imputato si trovasse nell’impossibilità di adempiere al versamento dell’assegno di mantenimento sia in considerazione del fatto che era stata una sua precisa scelta quella di lavorare part time, così riducendo le proprie entrate mensili, sia avendo riguardo al fatto che in ogni caso, nei due anni precedenti, l’uomo aveva percepito delle entrate ragguardevoli per il lavoro straordinario svolto. Il che è stato ritenuto indice della sua capacità lavorativa. Solo, infatti, in caso di inabilità derivata da una malattia o da altra causa non colpevole la riduzione dell’orario da full time a part time potrebbe non essere addebitata all’ex coniuge, con il risultato che quest’ultimo potrebbe legittimamente chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento.