Intestare un immobile a un minore a seguito di un dono oppure perché mamma e papà vogliono iniziare ad accantonare un gruzzolo. L’operazione è possibile, ma complessa. Sia che si tratti di una donazione sia che si tratti di un acquisto vero e proprio, entrambe sono operazioni sottoposte all’autorizzazione del giudice tutelare che vigila sull’interesse del minore. Si tratta di un atto di amministrazione straordinaria in favore del minore il cui via libera può essere richiesto direttamente dal notaio o al tribunale come atto di volontaria giurisdizione.
Se la donazione è fatta da parenti in linea diretta, è prevista l’esenzione d’imposta fino al milione (quindi, se il valore dichiarato nell’atto non supera il milione). Quando invece la donazione avviene da parte di zii e nipoti, l’imposta è al 6% e da parte di estranei all’8%. A questi costi si aggiungono le imposte ipotecarie e catastali intorno al 3% (c’è l’esenzione se è prima casa), i costi notarili e quelli per registrazione e bolli, in genere intorno ai 600 euro ma variano in base al valore dell’immobile e al numero di immobili. Anche quando si intesta la casa al minore in fase di acquisto è indispensabile l’autorizzazione del giudice: il minore non ha soldi e quindi si devono ricevere dal giudice due autorizzazioni (una per la donazione di denaro, una per procedere all’acquisto dell’immobile).
Il carico fiscale è su chi ha la patria potestà e quindi si occupa degli atti di ordinaria amministrazione perché si presume che il minore non abbia le risorse per darvi seguito. Anche per la vendita è obbligatoria l’autorizzazione del giudice tutelare.
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-08-14/per-intestazione-un-minore-ci-vuole-placet-giudice–123754.shtml?uuid=ABGLGGkB