E’ possibile dare al figlio il doppio cognome sia se nato da coppia coniugata che da coppia convivente, o sia figlio adottivoLa possibilità di attribuzione del doppio cognome è applicabile anche alle nascite avvenute all’estero di figli di cittadini entrambi esclusivamente italiani.
Il doppio cognome potrà essere attribuito, al momento della nascita, quando entrambi i genitori siano d’accordo. L’attribuzione del doppio cognome implica che il cognome della madre viene affiancato a quello del padre (e, quindi, non si sostituisce ad esso). Quindi il figlio porterà i cognomi di entrambi i genitori.
L’accordo dei genitori di dotare il figlio del doppio cognome deve essere dichiarato verbalmente all’ufficiale di Stato. Non è necessario alcun documento per dimostrare tale accordo tra i genitori: basta la semplice dichiarazione di nascita, anche nel caso in cui venga resa (in caso di coppia sposata) da uno solo dei genitori. Quindi, nell’ipotesi in cui sia il padre a “registrare” il figlio in Comune dopo la nascita, egli potrà dichiarare l’accordo con la madre e chiedere il doppio cognome.
La possibilità di dare al figlio il cognome del padre e della madre riguarda solo le nascite successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale sent. n. 286/2016. Inoltre la scelta deve essere fatta al momento della registrazione della nascita del figlio in Comune e non successivamente.