La riforma del condominio prevede il rinnovo tacito dell’incarico di amministratore; per sostituirlo alla scadenza occorre un esplicito diniego.
E’ infatti previsto che l’incarico di amministratore abbia durata di un anno e si intenda rinnovato per uguale durata, salvo che l’assemblea non revochi o neghi il rinnovo a fine mandato.
La delibera assembleare di diniego espresso dovrà essere approvata con l’identica maggioranza che era stata prevista per la nomina e per la revoca dell’amministratore, cioè con un numero di voti in grado di rappresentare la maggioranza degli intervenuti, e almeno la metà del valore dell’edificio. I quorum utili per la valida costituzione dell’assemblea fanno invece riferimento alla presenza di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio, e la maggioranza dei partecipanti al condominio (per la prima convocazione), e a tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio, e un terzo dei partecipanti al condominio (per la seconda convocazione).
La convocazione dell’assemblea può essere richiesta da due condomini va tempestivamente comunicata all’amministratore in maniera tempestiva, in ogni caso sempre entro la fine del mandato annuale dello stesso.