Non necessariamente le lesioni di modesta entità derivanti da un sinistro stradale, per poter essere risarcite, hanno bisogno di essere accertate strumentalmente.
Il dibattito in materia è sorto da qualche anno a seguito dell’emanazione della legge numero 27/2012 che ha modificato l’articolo 139 del codice delle assicurazioni inserendo la previsione in forza della quale “in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
I Giudici stanno tuttavia rivedendo questo principio, spesso invocato pretestuosamente dalle compagnie di assicurazione per negare i risarcimenti.
Il Tribunale di Rimini con sentenza numero 341/2017 ha ritenuto non sempre e comunque indispensabile l’accertamento strumentale delle lesioni di lieve entità ai fini del loro risarcimento: la ratio che ispira l’articolo 139 c.d.a. come modificato nel 2012 è quella di evitare che l’esistenza del danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato solo su “supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi”, garantendo che il suo riconoscimento si fondi su criteri di assoluta e rigorosa scientificità. Ciò non significa che se i postumi non siano visibili e quindi non possano essere accertati strumentalmente essi non vadano mai risarciti. Vuol dire, piuttosto, che il loro risarcimento è possibile “a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”.
Fonte: Colpo di frusta: l’accertamento strumentale non serve
(www.StudioCataldi.it)
Fonte: Colpo di frusta: l’accertamento strumentale non serve
(www.StudioCataldi.it)