Il genitore che, senza il consenso dell’altro, porti il figlio minore lontano dal domicilio conosciuto e concordato o lo trattenga presso di sé quando dovrebbe riportarlo dall’altro, è colpevole sia del reato di mancata osservanza di un provvedimento del giudice che di quello di sottrazione di persona incapace (punibile con la reclusione fino a tre anni).
Lo ribadisce la Cassazione penale con la sentenza n. 33452/14.
Il reato si concreta quando un genitore, con la propria condotta, impedisce in concreto all’altro di fornire al figlio la necessaria cura, assistenza, educazione, vicinanza e supporto affettivo, che rappresentano l’ espressione della responsabilità genitoriale.
Precisamente, affinchè il reato di sottrazione di minore sussista, è necessario che, in conseguenza dell’ allontanamento del bambino, l’altro genitore venga impossibilitato o fortemente ostacolato nell’esercizio della propria funzione genitoriale; ciò, non solo quando tale limitazione abbia carattere definitivo ma anche se si manifesti in modo occasionale.
Non si configura invece il reato se la sottrazione del minore abbia avuto una durata limitata (ad esempio, se il genitore tarda a riaccompagnare il figlio a casa dell’altro).