Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione del minore, occorre che sia pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario per effetto del trattenimento contro la sua volontà, per un periodo di tempo significativo, venendo cosi impedito al genitore l’esercizio delle prerogative genitoriali ed al minore di mantenere con lo stesso consuetudini e comunanza di vita.
In particolare, risponde del reato la madre che dopo appena un mese dalla separazione di fatto sottrae il figlio al padre, allontanandolo, senza il suo consenso, dal luogo di abituale residenza, modifica unilateralmente la residenza del minore, decide di iscriverlo a scuola e impedisce i contatti ed i rapporti con il padre, imponendo unilateralmente tempi e condizioni di visita in assenza di provvedimenti del giudice civile.
Cass. penale sent. 12308 del 28/3/2025
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