In tema di risarcimento danni derivante da attività medico – chirurgica, al paziente spetta solo l’onere di mostrare il contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, mentre compete al medico dimostrare che tale inadempimento non vi è stato, oppure che egli non sia responsabile del danno. A ciò deve aggiungersi che «la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell’onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando, al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l’ordinamento è informato».
Lo afferma la Cassazione con la sentenza 18307 del 18 settembre 2015. Un paziente odontoiatrico ha chiesto il risarcimento delle somme pagate per un impianto, dopo l’installazione del quale, ha dovuto curarsi una fistola oro-antrale. Il dentista che lo aveva curato aveva assicurato che l’intervento era andato a buon fine, e che non avrebbe potuto installare un impianto se vi fosse stata una fistola. Di conseguenza questa si era determinata necessariamente dopo quell’intervento. Con queste considerazioni la Suprema corte ha contraddetto la tesi della Corte d’Appello che aveva respinto la domanda del ricorrente. Inutile quindi parlare anche di ripartizione dell’onere probatorio perché, come detto, spetta comunque al medico provare di non aver sbagliato e non essere stato causa dei danni patiti dal paziente. Infatti, ha concluso il Collegio, «ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non sia stato causa del danno».