Il collocamento preferenziale presso uno dei genitori è una condizione eventuale del tutto distinta da quella obbligatoria inerente la residenza abituale e, pertanto, i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra i due genitori ma ciò non di meno: a) può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare; b) può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il mantenimento indiretto del minore; c) può essere fissata la residenza abituale del minore (nella specie, il Tribunale ha disposto, riguardo ai pernottamenti presso il padre e considerate le gravi interferenze della nonna materna, il prelievo del minore direttamene all’asilo). Così il Trib. Salerno, sez. I civ., 18 aprile 2017