A seguito della separazione personale dei coniugi, nel caso in cui il figlio minore si sia trasferito con il padre in altra località, diversa da quella in cui è situato l’immobile già adibito a casa familiare, deve considerarsi illogica l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l’assegnazione dell’immobile consentirebbe di garantire la conservazione delle sue abitudini di vita, dovendosi invece presumere che il centro dei suoi interessi e della sua vita di relazione risulti attualmente collocato nel nuovo luogo di residenza.
Cassazione civile, sez. VI – 1, ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40903.