La figura del co-amministratore non è prevista dalla legge, ma neppure esclusa, con la conseguenza che la sua nomina ha trovato applicazione subordinatamente all’esistenza, in concreto, di particolari esigenze che la giustifichino. E’ il caso di un consistente patrimonio mobiliare e immobiliare del beneficiario
Trib. Genova decreto 4 giugno 2021