In tema di addebito della separazione, qualora non sia possibile ricollegare la cessazione del rapporto coniugale ad un unico motivo determinante, ma sussistano problematiche pregresse, tali da aver determinato una situazione di intollerabilità per il coniuge che decide di lasciare la casa coniugale e chiedere la separazione, deve ritenersi come tale scelta costituisca l’esercizio di un diritto legittimo da parte dello stesso e, in mancanza di altri riscontri, non risulti idonea a costituire elemento determinante l’addebito (nel caso di specie, il marito non risulta essere mai venuto meno agli obblighi coniugali e, peraltro, la relazione extraconiugale addebitatagli risulta essere iniziata dopo l’allontanamento dello stesso dalla casa coniugale)
Trib. Milano 15 giugno 2018