La giurisdizione sulle domande relative al mantenimento dei figli appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente e, ove la sentenza di divorzio nulla disponga circa l’assegno di mantenimento posto a carico dell’intimato, l’obbligato, per conseguire la decurtazione dell’assegno deve, o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970, mentre non gli è consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo.
Tribunale di Mantova, 20 gennaio 2022