L’apertura della successione non comporta l’acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege, ma soltanto l’acquisto della qualità di chiamato alla eredità: solo ove avvenga l’accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede.
La prova della avvenuta accettazione della eredità compete al creditore interessato. Non costituisce accettazione dell’eredità la mera presentazione della dichiarazione di successione.
Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l’arco temporale intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o abbia presentato denuncia di successione.
Tribunale di Venezia, 9 febbraio 2022
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