Commette il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione.
Lo sancisce la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 585/2014: il reato sussiste anche se la busta giunge aperta, essendo evidente che la corrispondenza era destinata ad altri: per lo stesso motivo, prosegue la Corte, non ha alcuna importanza che il destinatario fosse a conoscenza del contenuto del plico.