La relazione di un coniuge con estranei (nel caso di specie, l’intenso scambio di messaggi con un amico) rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Questo anche a fronte di asserite violenze (archiviate in sede penale) vere o presunte ma successive alla crisi.
Trib. Macerata, sentenza 721 del 16-09-2023
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