Il coniuge che, con l’accordo di separazione consensuale, trasferisce alla ex la sua quota della casa familiare, conserva le agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se non acquista un altro immobile.
Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 5156 del 16 marzo 2016. Due sono gli orientamenti in materia: la Cassazione, sezione tributaria, ha preferito quello più favorevole al cittadino, perchè privarlo del beneficio sarebbe immotivatamente penalizzante nei confronti del coniuge cedente, il quale, privatosi dell’abitazione, sarebbe esposto al pagamento delle maggiori imposte ordinarie e delle relative sanzioni ove, senza aver percepito alcunché, non sia in grado di riacquistare un altro alloggio entro il termine legale di un anno, il tutto con l’irragionevole conseguenza di ostacolare, piuttosto che favorire, la composizione dei rapporti familiari in crisi, con rilevanti ricadute di scarsa tenuta costituzionale.
Quindi, per la Cassazione, il contribuente che, in sede di separazione, trasferisca al coniuge la casa coniugale prima del decorso del quinquennio dall’acquisto per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 19, non decade dai relativi benefici atteso che l’immobile, acquistato per essere destinato a casa familiare, tale rimane. Infatti, la ratio propria dell’agevolazione fiscale per la prima casa è quella di favorire l’acquisizione in proprietà dell’alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare. Ciò rende assolutamente prevalente la valutazione della causa che si connota anche per la funzione solutoria di obblighi legali di mantenimento, in forza della quale l’immobile acquistato con l’agevolazione fiscale e destinato a casa coniugale/familiare resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi.