Il genitore che domanda la modifica o la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure a dare prova del fatto che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito da parte del figlio dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato; prova che ben può essere assolta anche mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, valorizzando, al riguardo, anche l’avanzare dell’età, che è un elemento che necessariamente concorre a conformare l’onus probandi.
Trib. Bologna decreto 4/7/2022