L’obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.
Nel caso di specie, il ragazzo lavorava e percepiva un reddito adeguato alla sua professionalità, essendosi diplomato in una scuola tecnico-professionale, ed alle sue aspirazioni.
Corte d’Appello Perugia, sent. 30 maggio 2023 n. 394
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