Il figlio maggiorenne, anche se non ancora autosufficiente economicamente, perde il diritto al mantenimento se è stato inerte nel cercare un lavoro o ha ingiustificatamente rifiutato occassioni di lavoro.
Lo afferma la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 12952/2016 accogliendo il ricorso di un padre contro il provvedimento che aveva negato la richiesta di revoca del contributo economico versato a favore dei due figli maggiorenni, in quanto non era stata ritenuta provata la loro raggiunta indipendenza economica
Nel caso di specie la figlia di 33 anni, dopo aver conseguito la laurea in medicina e l’abilitazione alla professione di odontoiatra, aveva frequentato dei corsi di perfezionamento conseguendo varie referenze professionali e maturando esperienze lavorative presso studi odontoiatrici: era quindi apparentemente in grado di reperire un lavoro qualificato confacente al titolo di studio e alle specializzazioni conseguite o intraprese.
L’altro figlio trentenne non era economicamente indipendente per inerzia, non avendo mai portato a termine nessuno dei corsi universitari intrapresi.
La Cassazione accoglie il ricorso del padre precisando che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi. Tuttavia, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica, l’obbligo di mantenimento può cessare.
Il genitore deve provare il raggiungimento del l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento nonpuò che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.
Pertanto, concludono i giudici, “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto”.