In tema di domanda di addebito della separazione, deve rilevarsi come l’accoglimento di tale richiesta possa fondarsi sull’allontanamento dalla casa familiare qualora manchi una giusta causa e, inoltre, sussista un rapporto di causalità fra l’allontanamento e la cessazione del rapporto coniugale. Nel caso di specie, tuttavia, appare pacifica la sussistenza di una crisi coniugale che si protraeva da anni, di cui l’allontanamento dalla casa coniugale rappresenta solo la manifestazione da parte del convenuto della sua incapacità a proseguire in una coabitazione non più corrispondente ad un comune sentimento; pertanto, non trattandosi di un evento inspiegabile ed inaspettato, bensì di una tappa ormai inevitabile verso il percorso che conduce alla separazione, e non sussistendo dunque alcun nesso di causalità, deve essere respinta la domanda di addebito
Trib. Milano 18 giugno 2018