La natura del possesso di beni mobili condivisi in ambito coniugale non si trasforma automaticamente in appropriazione indebita fino a quando non si manifesta un’intenzione chiara e inequivocabile di non restituzione, caratterizzata da atti concreti di spossessamento o alienazione, successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Irrilevante la separazione di fatto
Nel caso di specie si trattava di beni di di pregio appartenenti al marito e dei quali la moglie aveva il possesso in quanto
costituenti parte dell’arredamento di quella che era stata la loro casa coniugale, assegnata alla donna.
Cass. Pen., sent. 28 novembre 2024 n. 47057
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