Assegno revocato se l’ex ha relazione con periodi più o meno lunghi di convivenza
18 Ottobre 2020Prestazione lavorativa per il coniuge si presume gratuita, salvo prova contraria
18 Ottobre 2020
Deve essere rigettata la domanda di assegno di separazione dovendosi ritenere che la condizione economica della famiglia, già modesta, sia peggiorata, e non può dirsi sussistente un rilevante squilibrio patrimoniale tra le parti, tenuto conto che entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa a tempo indeterminato, sia pure a tempo parziale, e hanno un’età che consente loro di conservare efficacemente la posizione sino ad oggi guadagnata nel mercato del lavoro, dovendosi in particolare ritenere il richiedente dotato di capacità lavorativa e di redditi propri tanto da poter essere economicamente autosufficiente e non avere diritto ad ulteriori contributi, dovendosi osservare che l’attuale situazione di cassa integrazione è verosimilmente collegata all’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, evento eccezionale, e pare destinata a rientrare al cessare dell’emergenza sanitaria
Tribunale di Ancona sentenza 851, sezione Prima del 06-07-2020