Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i «provvedimenti convenienti» di cui all’articolo 333 Cc, ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica, il giudice, se non esclude l’esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati “provvedimenti”, deve valutare la compatibilità delle misure assunte con l’esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria (come subire altri episodi di prevaricazione o rivivere eventi traumatizzanti) che si realizzerebbero nel caso di incontri congiunti tra la vittima di violenza e il suo autore.
Cass. civile ord. n. 11631 del 30 aprile 2024