Per il cambio del cognome del del minore occorre presentare istanza ex articolo 89. Dpr 396/2000 al Prefetto , il quale gode del potere discrezionale di accogliere la richiesta seppure sia presentata congiuntamente da entrambi i genitori. La necessità di un espresso assenso di entrambi i genitori si giustifica con la delicatezza della scelta che comporta innegabili ripercussioni sulla vita del minore, attenendo alla sua identificazione personale ed alla sua vita di relazione. Se uno dei genitori non acconsente l’altro può far ricorso in Tribunale al fine di ottenere autorizzazione giudiziale alla proposizione dell’istanza in via amministrativa, che sostituisca il consenso mancante.
La dimostrata totale assenza paterna e la sua accertata irreperibilità comprovano l’assoluto disinteresse nei confronti del minore e sono causa di grave pregiudizio per il medesimo e legittimano la madre a presentare istanza di cambiamento del cognome del minore, senza necessità di consenso del padre, provvedendo autonomamente ad ogni pratica ed incombenza relativa.
Tribunale della Spezia, sentenza del 24 febbraio 2025
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/